Il segretario comunale ai sensi del comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario comunale può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. L’attività rogatoria del Segretario Comunale si può svolgere a condizione che l’Ente sia parte del contratto o che, nel caso di atto unilaterale, vi abbia interesse. E’ vietata l’attività rogatoria a favore di privati cittadini, che devono rivolgersi ai notai.
Il comma 4 dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che il segretario comunale e provinciale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale.