Descrizione
A seguito di una recente sentenza della Corte Costituzionale (N. 239 SENTENZA 9 - 29 novembre 2022 (T220239) - GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 30-11-2022), è stata sancita in via definitiva la necessità di specifica autorizzazione paesaggistica per il taglio colturale dei boschi all’interno di aree vincolate ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42/2004.
Questo significa che qualunque intervento di taglio boschivo (tecnicamente “interventi selvicolturali”) da effettuare nelle aree soggette a vincolo di notevole interesse pubblico, ripreso nel Codice dei Beni Culturali agli artt. 136 e 157, deve essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
Per il territorio dell’Unione Montana Valle Susa le aree interessate da suddetto vincolo riguardano l’intero Comune di Novalesa e parte dei Comuni di Avigliana, Almese, Bruzolo, Bussoleno, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Mattie, Mompantero, San Giorio di Susa, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino, Susa, Vaie e Venaus.
Si ricorda ai cittadini che anche il taglio di una singola pianta o di poche piante, se effettuato nelle aree vincolate da notevole interesse pubblico (art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) presenti nei Comuni sopraelencati, necessita di autorizzazione paesaggistica.
Per eventuali informazioni ed approfondimenti sull’argomento gli uffici tecnici comunali e lo Sportello Forestale dell’Unione Montana Valle Susa sono a disposizione.
Questo significa che qualunque intervento di taglio boschivo (tecnicamente “interventi selvicolturali”) da effettuare nelle aree soggette a vincolo di notevole interesse pubblico, ripreso nel Codice dei Beni Culturali agli artt. 136 e 157, deve essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
Per il territorio dell’Unione Montana Valle Susa le aree interessate da suddetto vincolo riguardano l’intero Comune di Novalesa e parte dei Comuni di Avigliana, Almese, Bruzolo, Bussoleno, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Mattie, Mompantero, San Giorio di Susa, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino, Susa, Vaie e Venaus.
Si ricorda ai cittadini che anche il taglio di una singola pianta o di poche piante, se effettuato nelle aree vincolate da notevole interesse pubblico (art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) presenti nei Comuni sopraelencati, necessita di autorizzazione paesaggistica.
Per eventuali informazioni ed approfondimenti sull’argomento gli uffici tecnici comunali e lo Sportello Forestale dell’Unione Montana Valle Susa sono a disposizione.
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Ultimo aggiornamento pagina: 05/03/2025 12:14:13