Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

La Regione incentiva il superamento e l’eliminazione delle barriere negli edifici privati offrendo un contributo alle persone disabili e alle persone che li hanno a carico. Si riepilogano di seguito alcune informazioni in merito ai contributi...
Data:

6 marzo 2023

Tempo di lettura:

6 min

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La Regione incentiva il superamento e l’eliminazione delle barriere negli edifici privati offrendo un contributo alle persone disabili e alle persone che li hanno a carico.

Si riepilogano di seguito alcune informazioni in merito ai contributi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge indicata in oggetto.

Soggetti aventi diritto al contributo
Hanno diritto ai contributi per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 13/1989:
- persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali di carattere motorio permanenti e i non vedenti
che sostengono direttamente le spese per la rimozione degli ostacoli alla mobilità nella propria abitazione;
- coloro i quali abbiano a carico i sopra citati soggetti (genitori o tutori);
- i condomini ove risiedano le persone disabili, per opere relative alle parti comuni.

Soggetti legittimati a presentare domanda
Possono presentare la domanda, utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Regione Piemonte:
- il soggetto disabile;
- colui che esercita la potestà o possiede la tutela del soggetto disabile;
- l’amministratore del condominio in caso di interventi sulle parti comuni.

Il modulo è scaricabile dall’apposita scheda informativa dedicata all’eliminazione delle barriere
architettoniche presente sul sito della Regione Piemonte  (link) a cui andrà allegata la documentazione elencata nel modulo stesso.

Soggetti che NON hanno diritto al contributo
Non hanno diritto a richiedere il contributo le persone disabili che:
- risiedono in un alloggio o in un edificio costruito dopo l'11 agosto 1989;
- presentano menomazioni e/o limitazioni funzionali temporanee;
- non hanno la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di intervento;
- cambiano residenza dopo avere presentato l’istanza e prima di avere effettuato i lavori;
- hanno eseguito i lavori in data antecedente a quella di presentazione della domanda al Comune.
Non hanno inoltre diritto a richiedere il contributo:
- le strutture residenziali ricomprese nelle tipologie finanziate ai sensi di specifica normativa regionale.

Requisiti soggettivi per l'accesso ai contributi
Per beneficiare dei finanziamenti previsti dalla legge 13/1989 i criteri i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all’Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
b) avere la residenza anagrafica nell'immobile e/o nella singola unità immobiliare oggetto degli interventi o trasferita prima di ricevere il contributo. NON sorge pertanto il diritto al contributo qualora il soggetto richiedente abbia nell’immobile dimora saltuaria o stagionale, ovvero precaria. La domanda può essere presentata anche per interventi da realizzare in immobili e/o singole unità immobiliari, nelle quali la persona con disabilità intende porre la residenza anagrafica in un momento successivo alla presentazione della domanda. In tal l’erogazione del contributo è vincolata alla verifica da parte del Comune dell’avvenuto cambio di residenza nell’immobile oggetto degli interventi;
c) non aver realizzato gli interventi prima della presentazione della domanda al Comune. Nel caso in cui siano stati versati anticipi o acconti ai fornitori, le domande possono includere tali spese, purché i lavori abbiano inizio in data successiva a quella di presentazione della domanda;
d) aver ottenuto, ai sensi della legge 13/1989, per il medesimo immobile e per la medesima funzione, contributi concessi negli anni precedenti a quello in cui si presenta domanda, pari all’importo massimo concedibile pari a euro 8.147,00;
e) essere in possesso della certificazione attestante l’invalidità permanente.

Fabbisogno annuale e istruttoria delle domande
Le domande di contributo, in regola con le vigenti disposizioni di bollo e corredate della prevista documentazione, possono essere presentate al Comune in cui è sito l’immobile in qualsiasi momento dell’anno. Quelle pervenute al Comune entro il 1 marzo rientrano nel fabbisogno dell’anno in corso, quelle pervenute successivamente rientreranno nel fabbisogno dell’anno successivo (es. domande pervenute al Comune entro il 1 marzo 2023 rientrano nel fabbisogno 2023 quelle pervenute dal 2 marzo 2023  andranno a far parte del fabbisogno 2024 che sarà raccolto fino al 1 marzo 2024).
I Comuni raccolgono le domande pervenute e le istruiscono verificando la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo, l'inesistenza dell’opera, il mancato inizio dei lavori, la congruità della spesa prevista.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni, sulla base dell'esito dell'istruttoria delle domande, ordina le domande ritenute ammissibili in due elenchi: uno relativo alle domande dei portatori di disabilità riconosciuti invalidi totali dalla competenti Commissioni di valutazione invalidi valutati totali e uno relativo alle domande pervenute dai portatori di disabilità ritenuti invalidi parziali.
Le domande di ciascun elenco sono ordinate tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse, nel riparto delle risorse i portatori di disabilità riconosciuti invalidi totali così come stabilito dall’art. 10 della legge 13/1989, saranno soddisfatti con precedenza sugli altri.
Il fabbisogno comunale è determinato sommando il contributo concedibile per ciascuna domanda e determinato secondo le classi di costo di dell’intervento, come indicato nel dettaglio al punto 4.11 della
Circolare ministeriale n. 1669U.L./1989, e precisamente:
- per costi di intervento fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente
sostenuta;
- per i costi di intervento da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta. Il computo deve così eseguirsi: il contributo base di € 2.582,28, lo si detrae dalla cifra effettivamente sostenuta e sulla differenza si calcola il 25% che si aggiunge al contributo base.
(es. per una spesa di 7.746,85 il contributo è pari a: € 2.582,28 più il 25% di euro 5.164,57 cioè in totale
euro 3.873,43)
- per i costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es. per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a: € 2.582,28 più il 25% di euro 10.329,14 più il 5% di euro 28.405,13 cioè in totale euro 6.584,83).
Il fabbisogno così determinato è approvato con apposito provvedimento amministrativo comunale unitamente agli elenchi delle domande e alla scheda di "Rilevazione del fabbisogno comunale" presente sul
sito della Regione Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/casa ).
Copia del provvedimento amministrativo del Comune e della scheda "Rilevazione del fabbisogno comunale"
dovranno essere trasmessi al Settore Politiche di Welfare Abitativo della Regione esclusivamente per posta
certificata all’indirizzo ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it
Pertanto il fabbisogno da comunicare in Regione NON è dato dalla somma dei preventivi indicati nelle domande dei richiedenti, bensì è determinato sommando il contributo concedibile per ogni domanda.
L'entità del contributo è commisurata al costo effettivo dei lavori, al netto dell’IVA. Il contributo massimo erogabile è pari a euro 8.147,00 ed è cumulabile con altri contributi, purché l'importo complessivo di questi
non superi la spesa effettivamente sostenuta.
Le variazioni delle condizioni soggettive del portatore di disabilità (es. trasferimento in casa di riposo, decesso), intervenute dopo la data di presentazione della domanda di concessione del contributo non fanno decadere il diritto della persona con disabilità, o degli eredi, per la parte degli interventi (compreso l'eventuale versamento dell'anticipo/acconto) avviati e fatturati prima del verificarsi delle variazioni.
Il Comune concede il contributo scorrendo l’elenco delle domande ammissibili ordinato per priorità di presentazione. L’erogazione effettiva del contributo a cura del Comune avviene dopo l’esecuzione delle
opere sulla base di fatture debitamente quietanzate.
In Regione NON dovrà essere inviata alcuna documentazione relativa ai richiedenti, alle domande da questi
presentate e alla tipologia di lavori da eseguire.
Eventuali fabbisogni comunali pervenuti oltre la scadenza dovranno essere ripresentati dai Comuni con la
rilevazione dell’anno successivo.


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Ultimo aggiornamento pagina: 06/03/2023 10:28:31

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