Un incendio boschivo è un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si trovano all’interno delle stesse aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle aree (art. 2 della Legge n. 353 del 2000).
Gli incendi possono essere naturali, colposi e dolosi.
La Regione, cui la legge quadro nazionale sugli incendi boschivi n. 353/2000 assegna la maggior parte dei compiti in materia di lotta agli incendi boschivi, è impegnata direttamente nella prevenzione e nella salvaguardia del patrimonio forestale dagli incendi e fonda la sua azione di contrasto sulla programmazione con il Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e la definizione di ruoli e competenze e la qualificazione del Volontariato di cui si occupa il Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.); spettano invece al Settore Foreste la prevenzione antincendio e la ricostituzione dei boschi danneggiati.