A meno che il bosco ricada in situazioni speciali (Rete Natura 2000, Aree protette), non sono richieste comunicazioni o autorizzazioni per tagli fino a 150 quintali per anno solare, quando destinati all'autoconsumo del proprietario, del possessore o dell'acquirente del bosco in piedi.
Si ricorda che il taglio dei boschi governati a fustaia può essere effettuato durante tutto l'anno, per i boschi cedui e per i boschi a governo misto è invece necessario rispettare determinati periodi di taglio.
Periodo di taglio
I periodi di taglio nei boschi cedui e a governo misto, oltre che nei robinieti e castagneti (indipendentemente dalla loro forma di governo), sono così definiti:
Fino a 600 metri s.l.m: dal 1° ottobre al 15 aprile
Fra 600 e 1.000 metri s.l.m: dal 15 settembre al 30 aprile
Oltre 1.000 metri s.l.m.: dal 1° settembre al 31 maggio
Sono invece consentiti tutto l’anno:
interventi in fustaia;
tagli intercalari in tutti i boschi (compresi ripuliture e sfolli);
tagli di avviamento a fustaia;
interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti (art. 41 del regolamento);
abbattimento e sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici.
In caso di comunicazione semplice può risultare necessario l'intervento di un tecnico forestale abilitato per l'assegno al taglio.
Si precisa che l'autorizzazione con progetto è sempre richiesta per:
utilizzazioni su proprietà pubblica superiori a 0,5 ettari;
sostituzione di specie (art. 12) e ripristino di boschi danneggiati o distrutti (art. 41) su superfici superiori ad 1 ettaro.