Deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito internet e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente.
In caso di mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza R.P.C.T. il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all’art. 2, co. 9-ter della legge 241/1990.
Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
A fronte dell’inerzia da parte del R.P.C.T. o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art.116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.