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Barriere Architettoniche

Contributi alle persone disabili e ai loro familiari per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Hanno diritto ai contributi per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 13/1989:
  • Persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali di carattere motorio permanenti e non vedenti che sostengono direttamente le spese per la rimozione degli ostacoli alla mobilità nella propria abitazione;
  • Familiari che hanno a carico persone disabili (genitori o tutori);
  • Condomini ove risiedano le persone disabili, per interventi sulle parti comuni;
Possono presentare la domanda, utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Regione Piemonte:
  • il soggetto disabile;
  • colui che esercita la potestà o possiede la tutela del soggetto disabile;
  • l’amministratore del condominio in caso di interventi sulle parti comuni.
Le variazioni delle condizioni soggettive del portatore di disabilità (es. trasferimento in casa di riposo, decesso), intervenute dopo la data di presentazione della domanda di concessione del contributo non fanno decadere il diritto della persona con disabilità, o degli eredi, per la parte degli interventi (compreso l'eventuale versamento dell'anticipo/acconto) avviati e fatturati prima del verificarsi delle variazioni.

Non hanno diritto a richiedere il contributo le persone disabili che:
  • risiedono in un alloggio o in un edificio costruito dopo l'11 agosto 1989;
  • presentano menomazioni e/o limitazioni funzionali temporanee;
  • non hanno la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di intervento;
  • cambiano residenza dopo avere presentato l’istanza e prima di avere effettuato i lavori;
  • hanno eseguito i lavori in data antecedente a quella di presentazione della domanda al Comune.
  • Non hanno inoltre diritto a richiedere il contributo le strutture residenziali ricomprese nelle tipologie finanziate ai sensi di specifica normativa regionale.
Opere o edifici ammessi a contributo

Il contributo è concesso per l’accessibilità all’immobile o alla singola unità immobiliare, per opere da realizzarsi su:
  • parti comuni di un edificio
  • immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile.

Il contributo può essere erogato per:
  • una singola opera (ad esempio: rampa di scale; servoscala)
  • un insieme di opere funzionalmente connesse dirette a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio l’accesso all’immobile); in tal caso va presentata una sola domanda per l’insieme delle opere. Qualora, al contrario, le barriere ostacolino funzioni diverse (ad esempio l’accesso all’immobile e la fruibilità e visitabilità degli spazi interni all’alloggio) possono essere presentate più domande che saranno valutate tenuto conto del limite di contributo concedibile.

Descrizione

La legge 13 del 1989 "Disposizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati" prevede l'erogazione di contributi per la realizzazione di interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. La Regione incentiva il superamento e l’eliminazione delle barriere negli edifici privati offrendo un contributo alle persone disabili e alle persone che li hanno a carico.

Per beneficiare dei finanziamenti previsti dalla legge 13/1989 i criteri i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all’Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
b) avere la residenza anagrafica nell'immobile e/o nella singola unità immobiliare oggetto degli interventi o trasferita prima di ricevere il contributo. NON sorge pertanto il diritto al contributo qualora il soggetto richiedente abbia nell’immobile dimora saltuaria o stagionale, ovvero precaria. La domanda può essere presentata anche per interventi da realizzare in immobili e/o singole unità immobiliari, nelle quali la persona con disabilità intende porre la residenza anagrafica in un momento successivo alla presentazione della domanda. In tal l’erogazione del contributo è vincolata alla verifica da parte del Comune dell’avvenuto cambio di residenza nell’immobile oggetto degli interventi;
c) non aver realizzato gli interventi prima della presentazione della domanda al Comune. Nel caso in cui siano stati versati anticipi o acconti ai fornitori, le domande possono includere tali spese, purché i lavori abbiano inizio in data successiva a quella di presentazione della domanda;
d) aver ottenuto, ai sensi della legge 13/1989, per il medesimo immobile e per la medesima funzione, contributi concessi negli anni precedenti a quello in cui si presenta domanda, pari all’importo massimo concedibile pari a euro 8.147,00;
e) essere in possesso della certificazione attestante l’invalidità permanente.

I Comuni raccolgono le domande pervenute e le istruiscono verificando la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo, l'inesistenza dell’opera, il mancato inizio dei lavori, la congruità della spesa prevista.

Il fabbisogno comunale è determinato sommando il contributo concedibile per ciascuna domanda e determinato secondo le classi di costo di dell’intervento, come indicato nel dettaglio al punto 4.11 della Circolare ministeriale n. 1669U.L./1989, e precisamente:
  • per costi di intervento fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
  • per i costi di intervento da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta. Il computo deve così eseguirsi: il contributo base di € 2.582,28, lo si detrae dalla cifra effettivamente sostenuta e sulla differenza si calcola il 25% che si aggiunge al contributo base. (es. per una spesa di 7.746,85 il contributo è pari a: € 2.582,28 più il 25% di euro 5.164,57 cioè in totale euro 3.873,43)
  • per i costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es. per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a: € 2.582,28 più il 25% di euro 10.329,14 più il 5% di euro 28.405,13 cioè in totale euro 6.584,83).
Il fabbisogno così determinato è approvato con apposito provvedimento amministrativo comunale unitamente agli elenchi delle domande e alla scheda di "Rilevazione del fabbisogno comunale" presente sul sito della Regione Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/casa ). Pertanto il fabbisogno da comunicare in Regione NON è dato dalla somma dei preventivi indicati nelle domande dei richiedenti, bensì è determinato sommando il contributo concedibile per ogni domanda.

Riferimenti normativi:
  • Legge 13 del 1989 "Disposizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati";
  • Circolare Ministeriale n. 1669U.L./1989;
  • Regolamento Regionale 2 dicembre 2008, n. 7/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 11 agosto 2008, n. 22 'Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici' e disposizioni integrative e modificative della legge regionale 13 maggio 1997, n. 18 'Norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici'";

Come fare

Per ottenere il contributo è necessario presentare una domanda al Comune di Chiusa di San Michele utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito web della Regione Piemonte allegando la documentazione indicata sul modulo stesso.

Modalità di rendicontazione
Il Comune rendiconta alla Regione l'andamento delle liquidazioni effettuate a favore dei cittadini richiedenti.
La rendicontazione deve essere redatta utilizzando modello "Scheda di rendicontazione dei contributi liquidati" scaricabile dall’apposita scheda informativa dedicata all’eliminazione delle barriere architettoniche presente sul sito della Regione Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/dirittipolitiche-sociali/casa).
La scheda di rendicontazione tiene conto del numero delle domande liquidate nell’anno, del costo totale
degli interventi al netto di IVA e dell’ammontare di contributi erogati suddivisi per fasce di costo di intervento.
Qualora il Comune abbia ricevuto dalla Regione risorse superiore ai contributi effettivamente liquidati ai
beneficiari, queste andranno restituite al Settore regionale Edilizia Sociale. Il versamento fa effettuato sul
conto corrente intestato alla Regione presso la Banca D’Italia Tesoreria Provinciale Dello Stato, IBAN
IT27J0100003245114300031930, specificando nella causale “Legge 13/1989. Restituzione somme non
utilizzate per l’eliminazione barriere architettoniche, fabbisogno anno (specificare anno), dandone contestuale comunicazione al seguente indirizzo di posta certificata ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it.

Cosa serve

  • Copia del documento di identità del richiedente;
  • Certificazione attestante l'invalidità permanente;
  • Relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare;
  • Preventivi di spesa delle ditte;
  • Dichiarazione ISEE in corso di validità;
  • Eventuale delibera condominiale per interventi su parti comuni;
In Regione NON dovrà essere inviata alcuna documentazione relativa ai richiedenti, alle domande da questi presentate e alla tipologia di lavori da eseguire.

Cosa si ottiene

I cittadini aventi diritto possono ottenere un contributo fino a un massimo di € 8.147,00 per la realizzazione degli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche. Il contributo è commisurato al costo effettivo dei lavori, al netto dell'IVA, ed è cumulabile con altri contributi, purché l'importo complessivo di questi non superi la spesa effettivamente sostenuta.

Il Comune concede il contributo scorrendo l’elenco delle domande ammissibili ordinato per priorità di presentazione. L’erogazione effettiva del contributo a cura del Comune avviene dopo l’esecuzione delle
opere sulla base di fatture debitamente quietanzate.

Tempi e scadenze

Le domande possono essere presentate al Comune di Chiusa di San Michele in qualsiasi momento dell'anno. Quelle pervenute entro il 1° marzo rientrano nel fabbisogno dell'anno in corso, quelle pervenute successivamente rientreranno nel fabbisogno dell'anno successivo.

Il Comune istruisce le domande e, entro il 31 marzo di ogni anno, approva il fabbisogno comunale e gli elenchi delle domande ammissibili. Il contributo viene erogato a scorrimento degli elenchi, a seguito dell'esecuzione dei lavori e sulla base di fatture debitamente quietanzate.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni, sulla base dell'esito dell'istruttoria delle domande, ordina le domande ritenute ammissibili in due elenchi: uno relativo alle domande dei portatori di disabilità riconosciuti invalidi totali dalla competenti Commissioni di valutazione invalidi valutati totali e uno relativo alle domande pervenute dai portatori di disabilità ritenuti invalidi parziali.
Le domande di ciascun elenco sono ordinate tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse, nel riparto delle risorse i portatori di disabilità riconosciuti invalidi totali così come stabilito dall’art. 10 della legge 13/1989, saranno soddisfatti con precedenza sugli altri.

Determinazione del fabbisogno regionale
La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento del fabbisogno comunale determina il fabbisogno complessivo regionale e lo comunica al Ministero competente per la ripartizione del Fondo per l’eliminazione ed il
superamento delle architettoniche negli edifici privati.
Il contributo viene erogato solo ad avvenuto trasferimento delle risorse statali alla Ragione e sul riparto dei fondi disponibili ai Comuni.

Costi

Il servizio di presentazione delle domande per il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche è gratuito.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Edilizia Privata, Urbanistica

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 06/06/2024 11:18:02

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