Denuncia Opere in Cemento Armato

Adempimenti necessari per effettuare lavori che riguardano strutture in cemento armato e non nel tuo immobile a Chiusa di San Michele

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Questo servizio è rivolto a tutti i cittadini, imprese o professionisti che intendono eseguire lavori edilizi strutturali nel territorio comunale di Chiusa di San Michele. La denuncia è obbligatoria per legge e serve a garantire la sicurezza delle costruzioni e il rispetto delle normative edilizie.

Descrizione

La denuncia delle opere strutturali è un adempimento previsto dalla normativa edilizia nazionale (D.P.R. 380/2001) e regionale. Essa ha lo scopo di informare l'amministrazione comunale circa l'inizio dei lavori e di verificare la conformità del progetto alle norme tecniche e alle prescrizioni urbanistiche. La denuncia deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e deve essere corredata dalla documentazione tecnica necessaria.

L’Allegato A alla DGR n. 10-4161/2021 ha confermato che, su tutto il territorio regionale, ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all’obbligo di denuncia prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001.

Dal 1° febbraio 2022 il riferimento normativo regionale è rappresentato dalla D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161 e dalla successiva DD 12 gennaio 2022, n. 29.

Vengono anche ridefinite le opere rientranti negli interventi "privi di rilevanza strutturale" (vedi elenco A2) per i quali è necessario presentare idonea "denuncia sismica semplificata" tramite il portale GeotecSue.

Come previsto dalla determinazione dirigenziale 29/A1800A/2022 del 12 gennaio 2022, devono essere depositate presso l’Ufficio Tecnico Regionale (UTR), tramite il portale telematico ARCA EOS Piemonte, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001 e prima dell’inizio dei lavori, le denunce relative ad opere ed interventi di consistenza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità che interessino edificio opere infrastrutturali strategiche e rilevanti riportate nell’Elenco A1

Sanatorie strutturali.

Chiusa di San Michele è stato classificato in zona sismica 3 (ora 3S) con deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2003 n. 61-11017. Le sanatorie di opere precedenti all'entrata in vigore della stessa sono da presentare al Comune come "Denuncia Sismica Postuma", le opere eseguite in data successiva sono da presentare sempre al Comune come pratica sismica in sanatoria che sarà contestualmente trasmessa al competente Ufficio Regionale.

Ricerca pratiche storiche.
Presso l’Archivio di Stato di Torino si conservano le pratiche di denuncia di costruzione di strutture in cemento armato con rilascio di successiva licenza d’uso presentate alla Prefettura di Torino dal 27 gennaio 1955 al 1971 quando, con la legge n. 1086 del 5 novembre 1971 entrata in vigore il 21 dicembre 1971, si stabilì lo spostamento di competenza dalla Prefettura al Genio civile assorbito dalla Direzione opere pubbliche della Regione in seguito al decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972

Come fare

La pratica deve essere presentata telematicamente attraverso il portale Geotec Sue se relativa ad interventi su unità di tipo residenziale, per tutte le altre destinazioni (Commerciali, produttive, terziario, agricole, ecc) è da presentare attraverso il portale del SUAP delle Valli.

Cosa serve

Alla denuncia deve essere allegata la seguente documentazione:

  • progetto firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente i calcoli eseguiti, l'ubicazione ed il tipo, le dimensioni delle strutture e quant'altro occorra per definire l'opera, sia nei riguardi dell'esecuzione che nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
  • relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dai materiali che saranno impiegati nella costruzione;
  • nomina del collaudatore scelto dal committente con la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico. Si precisa che il collaudatore deve essere individuato tra gli architetti e/o gli ingegneri iscritti da almeno dieci anni ai relativi albi professionali; nel caso in cui il committente delle opere sia il costruttore stesso, egli dovrà richiedere agli Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti la designazione di una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore, allegando alla designazione copia della segnalazione ricevuta dagli Ordini professionali. La nomina del collaudatore non è necessaria se si tratta di intervento definito "locale";
  • Modello 1 regionale debitamente compilato con firma autografa di tutti i soggetti coinvolti;
  • Modello 2 regionale (All. B) - asseverazione del professionista (solo in caso di “denuncia tardiva”);
  • stralcio planimetrico del P.R.G. con l’individuazione della costruzione;
  • Marca da bollo da € 16,00;
  • atto di assenso;
  • progetto architettonico relativo all’atto di assenso specifico, segnalando il numero delle tavole di cui è composto;
  • dichiarazione di fattibilità strutturale (Modello 8);
  • progetto strutturale segnalando il numero delle tavole di cui è composto;
  • relazione tecnica, comprensiva di un descrizione generale dell’opera, dei criteri generali di analisi e verifica e relazione sismica sulle indagini descriventi la pericolosità sismica locale del sito di costruzione;
  • relazione di calcolo delle strutture portanti;
  • relazioni specialistiche (relazione sulle fondazioni, geologica, geotecnica);
  • piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera;
  • nomina del collaudatore e dichiarazione di accettazione (Modello 7);
  • rilievo fotografico (per interventi su fabbricati esistenti);
  • relazione illustrativa, per le opere di cui all’art. 65 del d.P.R. n° 380/2001 (Modello 3)
  • scheda di sintesi di livello 0 per costruzioni ed infrastrutture strategiche e rilevanti di cui all’allegato 1 (OPCM n° 3274/2003);
  • Ogni altra eventuale documentazione prevista dalla normativa specifica e di settore.

Nel caso in cui vengano impiegati prefabbricati di serie, la ditta produttrice deve fornire tutte le istruzioni per il trasporto ed il montaggio e dichiarare che ogni tipo di struttura oggetto della fornitura corrisponde a quella presentata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (certificato d'origine). Tale dichiarazione deve essere corredata con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.

Ad ultimazione delle strutture, entro il termine di 60 giorni, deve essere depositata allo Sportello per l'edilizia a cura del direttore dei lavori una relazione comprovante l'avvenuta ultimazione delle strutture e relativa all'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001, esponendo:
· i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380/2001;
· per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
· l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Collaudo Statico
Il collaudatore ha tempo 60 giorni per effettuare il collaudo, a partire dall'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che dovrà essere consegnato allo Sportello per l'edilizia in due copie, entrambe in bollo

Cosa si ottiene

Si ottiene l'Attestazione di avvenuto deposito.  La responsabilità della regolarità e della completezza della documentazione presentata rimane in capo al soggetto che ha presentato la denuncia.
La denuncia da sola non autorizza l'inizio dei lavori se la normativa edilizia prevede la presentazione della relativa pratica architettonica (Permesso di Costruire, ecc).
A seguito della presentazione della denuncia completa di tutta la documentazione necessaria ed in presenza dei collegati titoli amministrativi eventualmente necessari, il richiedente può iniziare i lavori edilizi strutturali.

Tempi e scadenze

La denuncia è immediatamente efficace se completa della documentazione necessaria. È comunque consigliabile presentarla con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori.
Entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle strutture il direttore dei lavori deve depositare allo Sportello per l'edilizia la relazione di avvenuta ultimazione delle strutture la relazione finale.
Il collaudatore ha tempo 60 giorni per effettuare il collaudo, a partire dall'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata

Costi

Per la presentazione della denuncia non sono previsti diritti di segreteria, ma solamente il bollo da 16 euro da apporre sull'istanza.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Edilizia Privata, Urbanistica

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Condizioni di servizio.pdf [.pdf 218,04 Kb - 10/10/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Documenti - Normativa

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Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 10/10/2024 13:31:26

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