L'Amministrazione ha stabilito di adottare i seguenti criteri generali che costituiscono specifico indirizzo agli uffici comunali coinvolti nell’iter autorizzativo relativo alla realizzazione di cappotti termici posti su spazi pubblici, alle seguenti condizioni:
- il cappotto termico sia realizzato sull’intera facciata dell’edificio (eventuali diverse soluzioni saranno
oggetto di specifiche valutazioni tecniche);
- lo spessore massimo consentito è di cm. 15 comprensivo di intonaci e finiture;
- dovrà essere sempre dimostrata e garantita l’accessibilità degli spazi pubblici con particolare attenzione ai
marciapiedi;
- l’intervento sia compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e sicurezza della circolazione veicolare e
pedonale;
- nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione, il volume ed il filo di costruzione da rispettare è
quello originario precedente all’intervento relativo al cappotto;
- l’occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa
l’acquisizione dell’area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica;
- la realizzazione di un cappotto termico aggettante su spazio pubblico avverrà a titolo gratuito, anche in
relazione all’interesse d’incentivazione di tecniche di edilizia sostenibile, pertanto non comporterà
l'applicazione di un canone per l'occupazione di un soprasuolo (TOSAP).