Pagamento Imposta Pubblicità (ICP) e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA)

Consente ai soggetti che installano o utilizzano mezzi pubblicitari in luoghi pubblici o aperti al pubblico di adempiere agli obblighi fiscali normativi

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti che installano o utilizzano mezzi pubblicitari in luoghi pubblici o aperti al pubblico, indipendentemente dalla loro natura giuridica o dal settore di attività.
È soggetto all’imposta colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
È solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Presupposto dell’imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Descrizione

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) è un tributo locale che si applica ai messaggi pubblicitari diffusi attraverso mezzi di comunicazione visivi ed acustici, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
I Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA) sono dovuti per il servizio di esposizione, da parte del Comune o del suo Concessionario, di manifesti in spazi pubblici predefiniti (stendardi, bacheche, ecc.).
La disciplina dell'ICP e dei DPA è contenuta nel Decreto Legislativo 504/1992, come modificato dal Decreto Legge 160/2019.
Localmente con determina n. 291 del 11-11-2022 si è provveduto all’aggiudicazione per l'operatore economico IRTEL s.r.l. V.le Partigiani 8 Nizza Monferrato (At) del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale, relativamente alle componenti dell'imposta di pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell''art. 1 c. 816 e seguenti della Legge di bilancio n. 160/2019.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 16-02-2023 si è approvata la modifica al regolamento.

Contenzioso

Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento dell’imposta può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.
I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall’art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il servizio di pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni è un'importante iniziativa che consente ai soggetti che installano o utilizzano mezzi pubblicitari di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente.

Come fare

Per ogni ulteriore informazione, notizia o chiarimento, il personale della Concessionaria è disponibile presso le sedi operative di 15011 ACQUI TERME –AL - (V. G. BOVE, 17 - TELEFONO 0144 356856 FAX 0144 356857 –
e mail: irtelsrl@virgilio.it) per gli avvisi di accertamento e la gestione ordinaria del tributo (e cioè: avvisi di scadenza inviati ad inizio anno, dichiarazioni, disdette, variazioni, richiesta appuntamenti per verifiche sul posto ecc. ), e di 14053 CANELLI –AT - (TELEFONO 0141 823002 - FAX 0141 824977 - e mail: irtel@inwind.it ) solo per le cartelle esattoriali di riscossione coattiva .
Orario di ambedue gli uffici: dal lunedì al venerdì – dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30.
Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
La dichiarazione può essere presentata in forma cartacea o telematica, utilizzando i servizi online messi a disposizione dal Comune.

Cosa serve

Alla dichiarazione (da trasmettere alla ditta concessionaria IRTEL) devono essere allegati i seguenti documenti:
  • una copia del documento di identità del dichiarante;
  • una copia dell'autorizzazione all'installazione o all'utilizzo del mezzo pubblicitario;
  • una planimetria o una fotografia del mezzo pubblicitario;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la natura e il contenuto del messaggio pubblicitario.

Cosa si ottiene

Con il pagamento dell'ICP e dei DPA si ottiene l'autorizzazione all'installazione o all'utilizzo del mezzo pubblicitario.

Tempi e scadenze

Il pagamento può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
Autotutela
Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all’applicazione dell’imposta può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale.
Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, una doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).
La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo.
Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono:
• avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
• atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
• atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..

Costi

L'importo dell'ICP e dei DPA è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario, alla sua posizione e alla durata della pubblicità.
I costi sono stabiliti dal Comune, sulla base delle tariffe vigenti.
Rimborso di imposta versata e non dovuta. Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Commercio - Ragioneria - Tributi - Segreteria - Rifiuti

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Scheda servizio Imposta pubblicità.pdf [.pdf 83,32 Kb - 04/01/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Documenti - Normativa

Regolamenti

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 05/03/2025 14:58:08

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